Accoglienza Italia-Ucraina

Gentile Consigliere De Benedictis

nel ringraziare il Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute per l’accoglimento della richiesta di questo coordinamento associazioni (Puer, Avib, Gab Onlus, Il Sogno dei Bambini, Arca) di SBLOCCO UNILATERALE delle accoglienze per i minori bielorussi ed ucraini inoltrata in data 28/2/22 ore 13:00, siamo a chiederLe, a nome di noi tutti presidenti e delle migliaia di famiglie che rappresentiamo, qualora non fosse già stato fatto, stante la fluidità della situazione nella regione, di provvedere all’immediata trasmissione, della comunicazione ufficiale alle Autorità di Minsk e Kiev onde consentire l’immediato avvio di tutte le attività propedeutiche necessarie a mettere in piedi progetti di accoglienza nel minor tempo possibile.

Certi che tutto il Paese non vorrà far mancare la vicinanza italiana a questi due popoli, in attesa di suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

La Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, in considerazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022 e, in particolare dell’art. 1, comma 1 e 2, della citata Ordinanza, ai sensi del quale:

1. A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, l’ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;

b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia.

2. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo”

comunica che a partire dal 1° marzo 2022, e fino al 31 marzo 2022, le misure previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi e sono uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale.

Il gruppo di lavoro interministeriale ad hoc costituito, composto dai rappresentanti delle amministrazioni del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi da ultimo in data 28 febbraio 2022, alla luce della citata Ordinanza informa che la sospensione dello svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all’art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999 è revocata.