Lo statuto

ART. 1
Federazione delle organizzazioni associazioni di volontariato
e altri soggetti giuridici italiani che operano in Bielorussia

É costituita, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266, L.R. 21 Febbraio 2005 n.12 una associazione di volontariato federativa delle associazioni di volontariato operanti a favore di minori bielorussi e delle popolazioni colpite dalla catastrofe nucleare conseguente allo scoppio del reattore di Chernobyl, e che ispirano la loro attività a principi di solidarietà, uguaglianza, sussidiarietà e gratuità. L’associazione federativa denominata “Federazione A.V.I.B.”, ha sede legale in Ravenna alla via Baroncelli n. 3, ove sono conservati conserva gli atti e registri associativi.

ART. 2
Finalità della Federazione

Compito centrale della Federazione AVIB è la promozione congiunta della cultura della solidarietà nei rapporti sociali, economici e personali con i cittadini bielorussi.

La Federazione Avib è caratterizzata dai seguenti principi:
-assenza di lucro;
-assenza di remunerazione degli associati, sotto qualsiasi forma;
-elettività e gratuità delle cariche associative;
-gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
-obbligatorietà del bilancio (rendicontazione delle entrate e delle uscite);
-democraticità della struttura.
La Federazione AVIB si impegna a esprimere pareri consultivi e propositivi nella definizione e nella realizzazione di Regolamenti e Leggi promossi da Autorità italiane e bielorusse, inerenti la realizzazione dei progetti di politica sociale. La Federazione AVIB è l’Organizzazione di coordinamento delle associazioni di volontariato operanti a favore delle popolazioni colpite dalla catastrofe nucleare conseguente allo scoppio del reattore di Chernobyl ed iscritte ai Registri Regionali e/o Provinciali del Volontariato come previsto della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni. Tali associazioni sono autonome, dotate di propri Statuti ed eventualmente di Regolamenti di Servizio. La Federazione AVIB persegue le proprie finalità statutarie sostenendo, promuovendo, valorizzando e qualificando l’attività di volontariato delle associazioni proprie iscritte.

In particolare si riconosce alla Federazione AVIB la possibilità di:

Coordinare e sostenere le associazioni aderenti e rappresentarle a livello Regionale e Nazionale e nei confronti degli Enti pubblici italiani e bielorussi, designando propri rappresentanti;

Confrontarsi, condividere scopi, scambiare ed elaborare idee;

Costituire gruppi di lavoro per aree tematiche, orientati a leggere i bisogni, valutare il grado di risposta ed elaborare progettualità integrata per settori di intervento;

Promuovere e organizzare incontri, conferenze, dibattiti, ecc.. rivolti alla cittadinanza su tematiche di pubblico interesse anche in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche;

Promuovere, valorizzare e supportare l’attività delle associazioni aderenti individuando e proponendo modelli operativi e procedurali per rendere più efficace la loro attività;.

Presentare alle istituzioni proposte contenenti indicazioni di politica sociale. sanitaria, educativa, formativa e legislativa;

Promuovere azioni di cooperazione decentrata in Bielorussia, anche attraverso reti di associazioni e gruppi di scopo, garantendo il rispetto, la reciprocità, la piena corresponsabilità dei partners sia italiani che bielorussi;

Promuovere strutture di servizio per garantire l’efficacia delle attività di volontariato sia in Italia che in Bielorussia;

Sensibilizzare l’opinione pubblica a favore della tutela del patrimonio naturale e della salubrità dell’ambiente.

La Federazione AVIB si prefigge di fare quanto sopra elencato nel totale rispetto della autonomia gestionale ed organizzativa delle singole Associazioni aderenti.

Per raggiungere i propri scopi, che non hanno ne potranno mai avere alcun fine di lucro e di speculazione, la Federazione AVIB svolge tutte quelle attività che  reputa opportune, compresa la pubblicazione di opuscoli e riviste nonché l’utilizzazione di internet ed in genere di mezzi e tecniche multimediali.

La Federazione  potrà svolgere tutte quelle attività diverse da quelle sopra elencate, purchè siano a loro direttamente connesse e in via non prevalente.

ART. 3
Soggetti che compongono la Federazione AVIB

Possono far parte della Federazione le Organizzazioni di Volontariato con le caratteristiche previste dall’art. 1, aventi i seguenti requisiti:

iscritte nel Registro Regionale e/o Provinciale del Volontariato come previsto dall’ Art. 6 della Legge n° 266 dell’ 11 agosto 1991 e dall’Art. 2 della L.R. 12/2005, comunque ONLUS, legalmente costituite da almeno un anno, come previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia, e che presentino domanda scritta da cui si la evinca:

  • sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
  • l’autonomia e l’indipendenza gestionale ed organizzativa;
  • finalità ed attività di rilevanza sociale, con interventi rivolti alla solidarietà e cooperazione, alla tolleranza e cultura nel rispetto delle differenze etniche, culturali, religiose; volontarietà e gratuità delle prestazioni rese così come previsto dalle Leggi nazionali e regionali;
  • apertura delle attività svolte e dei servizi prestati a soggetti non aderenti all’Associazione; svolgimento delle attività per almeno 12 (dodici) mesi in modo continuativo a partire dalla data di costituzione;
  • sottoscrizione della “carta dei valori” votata dal congresso nazionale triennale;

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate

dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Federazione;

c) a versare la quota associativa annuale;

d) a prestare la loro opera a favore della Federazione, quando richiesto;

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Federazione, con possibilità di ottenerne copia.

ART. 4
Procedure per l’ammissione e la partecipazione alla Federazione AVIB

Ogni associazione non ancora iscritta all’AVIB alla data di approvazione del presente Statuto   è associata su domanda scritta, garantendo il rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Statuto e della Carta dei Valori.

E’ richiesto ad ogni associazione/organizzazione una quota di contributo annuale di iscrizione, deliberata dal Consiglio di Presidenza, ratificata dall’Assemblea annuale, e che abbia il carattere della proporzionalità, pena la cessazione della partecipazione alla Federazione AVIB

ART. 5
Organi e funzionamento della Federazione AVIB

Organi della Federazione sono:

1. L’ assemblea generale (ordinaria e straordinaria)

2. Il Presidente e il Vice Presidente

3. Il Consiglio di Presidenza. Con il collegio dei probiviri,

4. Il Collegio dei revisori dei conti

6.1 L ‘Assemblea generale

E’ composta da tutte le associazioni e organizzazioni aderenti all’AVIB, in regola con il pagamento della quota annua di associazione, rappresentate dal loro legale rappresentante ovvero un loro referente o sostituto, dotato di specifica delega del legale rappresentante. Ogni delegato ha la possibilità di rappresentare con delega scritta due sole altre associazioni.

L’assemblea è convocata una volta all’anno dal Presidente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e al fine di proporre linee programmatiche e deliberare su quant’altro proposto all’ordine del giorno. Le convocazioni devono essere effettuate mediante pubblicazione della convocazione sul sito wwwAVIB.it o con altro mezzo idoneo almeno 20 giorni prima; detto avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, e potrà essere intergrata da ulteriori forme di comunicazione scritta o orale. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione di Assemblea può essere fatta ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità e deve essere effettuata se richiesta al Consiglio di Presidenza da 1/3  dei componenti dell’Assemblea.

Le funzioni dell’Assemblea Generale ordinaria sono:

• stabilire le linee di indirizzo della Federazione;

• approvare i programmi annuali e poliennali di lavoro eventualmente predisposti dal Consiglio di Presidenza;

• esaminare e approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

• eleggere il Consiglio di Presidenza :

• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti

• eleggere il Collegio dei Probiviri;

• deliberare definitivamente su contestazioni in ordine all’accoglimento o meno delle richieste di nuove adesioni e sulle eventuali sospensioni ed esclusioni (v. art.4, art.5). degli Associati

Ogni tre anni l’Assemblea in sede congressuale rinnova comunque tutte la cariche statutarie di cui ai punti 2;3;.4;5, del presente articolo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonchè le modifiche dello Statuto che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5.2 Il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza dell’AVIB e il Presidente vengono eletti dall’Assemblea, secondo le modalità previste, tra i soci dovrà essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di sette (sette) di membri, stabilito volta per volta ed approvato dall’Assemblea.

  • II Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea, resta in carica tre anni, salvo dimissioni durante il triennio, ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale della Federazione AVIB e convoca il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea e ne presiede le riunioni e coordina l’attività della Federazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
  • Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
  • Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Presidenza
  • Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento grave, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
  • Il Consiglio di Presidenza applica al meglio gli indirizzi e le indicazioni dell’Assemblea.

Nel caso di dimissioni di un consigliere, questo potrà essere sostituito dal primo dei non eletti al congresso, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; in mancanza il Consiglio di Presidenza provvede a cooptare i consiglieri fino ad un massimo di due, che dovranno essere ratificati da parte della prima Assemblea dei soci utile.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza  è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio d Presidenza è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio di Presidenza deve essere convocato almeno 4 volte all’anno e deve curare:

  • l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  • stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale a mezzo del proprio Presidente;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Federazione che non siano spettanti all’Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, che verrà sottoposto per l’approvazione all’Assemblea;
  • stabilire le deleghe sui diversi temi di responsabilità, nominare il segretario, attivare gruppi di lavoro su obiettivi specifici, con azioni a progetto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Presidenza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

I probiviri  avranno diritto di presenza e di parola al Consiglio di Presidenza, qualora debbano essere discusse questioni che possano riguardare le loro competenze, essendo a loro assegnata la verifica dei requisiti di tutte le associazioni iscritte all’AVIB e il rispetto della Carta dei valori, nonché eventuali contenziosi all’interno dell’associazione e dei suoi organi.

5.3 Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei Probiviri – eletto dalla Assemblea degli Associati – si compone di tre membri effettivi e scelti tra persone dotate della necessaria competenza, anche non appartenenti alle Associazioni, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge la funzione di giudice di primo grado in ordine all’espulsione o all’esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio di Presidenza nei casi di cui all’art. 5 del presente statuto; svolge inoltre, ove adito, la funzione di arbitro in ogni controversia tra soci. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme di un eventuale Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili di fronte all’Assemblea.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il supplente risultato primo dei non eletti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.  

5.4. Il revisore dei conti

Il Revisore deve:

a)  controllare sulla gestione amministrativa e contabile della Federazione;

b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento della Federazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.

Il revisore dei conti deve redigere la relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Presidenza.

Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea e dura in carica per tre anni. E’ rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla sua competenza. Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, subentra il supplente risultato primo dei non eletti.

ART. 6
Aree di partecipazione

La costituzione di gruppi di lavoro per aree tematiche e/o territoriali è orientata a razionalizzare l’attività della Federazione e favorire processi di rete interassociativi ed elaborare progettualità integrate; i gruppi di lavoro potranno autogestirsi.

Art. 7
Quota Associativa

La quota associativa a carico degli associati è annuale, viene quantificata dal Consiglio  di Presidenza e dovrà essere versata entro il 31 Marzo di ogni anno.

La quota associativa non è frazionabile, né ripetibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il versamento delle quote e fino alla regolarizzazione della loro posizione, non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte alle attività della Federazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8
Risorse economiche- Fondo comune- Esercizio sociale

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Federazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Federazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 9
Cessazione dalla Federazione AVIB

La cessazione dalla partecipazione alla Federazione AVIS avviene:

  • a seguito della richiesta da parte dell’iscritto;
  • a seguito della perdita del possesso dei requisiti di cui all’art. 3;
  • per mancato pagamento delle quote stabilite annualmente di cui all’art. 4;
  • qualora il Consiglio di Presidenza dell’AVIB, sulla base dell’istruttoria svolta dal proboviro, rilevi l’inosservanza della carta dei valori da parte di una associazione ed in generale per comportamenti contrastanti con gli scopi della Federazione, e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla Federazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci e qualsiasi organo della Federazione, salvo quanto precedentemente stabilito in ordine al Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di domicilio del Presidente in carica.

Art. 11
Esenzione

Il presente atto così come l’atto costitutivo della associazione di volontariato “Federazione A.V.I.B” è esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91.

Art. 12
Scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.