Ulteriore sospensiva termini presentazione progetti di risanamento

Minori Accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza

AVVISO – 12 aprile 2021

Proroga della sospensione temporanea dei programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri, a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione delle misure di contrasto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 adottate a livello nazionale e internazionale e, più specificamente:

–  della dichiarazione resa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata qualificata come pandemia a causa dei livelli di diffusione e gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;

– delle Comunicazioni della Commissione europea del 16 marzo, dell’8 aprile, dell’8 maggio e dell’11 giugno 2020, con le quali è stato raccomandato agli Stati membri di applicare, in modo coordinato, una temporanea restrizione per i viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l’Unione europea;

– della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 30 giugno 2020, aggiornata in data 17 luglio e 22 ottobre 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, la quale invita gli Stati Membri a mantenere la restrizione dei viaggi non essenziali dei cittadini di Paesi terzi, con l’eccezione di quelli residenti in uno dei Paesi elencati nell’allegato I, nei confronti dei quali la suddetta restrizione dovrebbe essere revocata gradualmente e in modo coordinato, prevedendo altresì il periodico aggiornamento dell’allegato I in base alla situazione sanitaria dei singoli Paesi;

–  della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per mezzo della quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19;

– della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
◾della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
◾della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

–  delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai DPCM adottati in data 8 e 9 marzo 2020 e successivamente prorogate, tra le quali, in particolare, la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, salvo che per comprovate ragioni di necessità;

– delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, le quali hanno stabilito il divieto, sino al 30 giugno 2020, degli spostamenti da e per gli Stati non aderenti all’accordo Schengen, salvo che per comprovate ragioni di necessità;

– dell’ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, la quale, nel prorogare sino al 14 luglio 2020 le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche previste dal DPCM 11 giugno 2020, ha consentito, dal 1° luglio 2020, l’ingresso in Italia anche ai cittadini residenti in un elenco di Stati corrispondente all’allegato I della citata Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 30 giugno 2020, fermo, in ogni caso, l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni;

– dell’ordinanza del Ministro della salute del 9 luglio 2020, la quale, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 30 giugno 2020, ha vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato nei paesi individuati al comma 1 della stessa ordinanza fino al 14 luglio 2020;

– delle disposizioni del DPCM 14 luglio 2020, per effetto delle quali l’efficacia delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020 e delle previsioni delle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020 è stata prorogata sino al 31 luglio 2020;

– del D.L. 83 del 30 luglio 2020, con il quale è stata prorogata, nelle more dell’adozione dei DPCM ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020, l’applicazione del DPCM del 14 luglio 2020;

– delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, le quali hanno stabilito, sino al 7 settembre 2020, la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell’allegato 20 al decreto;

– delle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020, con le quali sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare la diffusione del virus Covid – 19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;

– delle ordinanze del Ministro della Salute del 16, 24, 30 luglio, 12 agosto, 21 settembre e 7 ottobre 2020;

– dell’art. 5 del D.L. 7 ottobre 2020, con il quale è stata disposta l’ultrattività del DPCM 7 ottobre 2020 sino all’adozione dei DPCM ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020;

– delle disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, le quali hanno stabilito sino al 13 novembre 2020 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell’allegato 20 al decreto, in sostituzione delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020;

– delle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020 che hanno prorogato la limitazione degli spostamenti rispettivamente fino al 24 novembre e fino al 3 dicembre 2020;

– delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, le quali hanno prorogato fino al 15 gennaio 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell’allegato 20 al decreto;

– delle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021, le quali hanno prorogato fino al 5 marzo 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell’allegato 20 al decreto;

– delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, le quali hanno prorogato fino al 6 aprile 2021 il divieto di spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 al decreto, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici giorni antecedenti;

– del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021,

comunica che la sospensione dello svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all’art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999 e del relativo procedimento di approvazione è temporaneamente prorogata sino al 30 aprile 2021.

Si specifica che i principali Paesi extra-Schengen coinvolti nei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri non sono attualmente inclusi nella lista dei Paesi sicuri dai quali è consentito fare ingresso in Italia ai sensi del DPCM 6 aprile 2021.

Con particolare riferimento ai minori di nazionalità bielorussa, si sottolinea che la sospensione dell’ingresso degli stessi in Italia nell’ambito dei progetti solidaristici di accoglienza, dovuta alla diffusione del COVID-19, è stata disposta unilateralmente dalle autorità della Repubblica di Bielorussia e comunicata alle competenti autorità italiane in data 27 febbraio 2020, senza che finora sia stata resa nota alcuna modifica o revoca di tale decisione. Si fa inoltre presente che anche le autorità ucraine hanno unilateralmente disposto e comunicato in data 17.6.2020 che, in considerazione dell’emergenza epidemiologico-sanitaria in corso, non sarà autorizzato l’espatrio dei minori per ragioni di risanamento e hanno pertanto invitato le associazioni a soprassedere all’organizzazione dei soggiorni solidaristici fino al termine dell’emergenza.

Allo scopo di monitorare progressivamente l’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e internazionale e il quadro normativo di riferimento, tenendo in debita considerazione il principio del superiore interesse del minore e la tutela della salute, è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale ad hoc, composto dai rappresentanti delle amministrazioni a diverso titolo interessate (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero della Salute). Il gruppo, riunitosi in data 25 giugno, 7 e 16 luglio, 28 settembre, 18 novembre, 4 dicembre 2020, 8 febbraio e 12 aprile 2021, si trova costretto a confermare la temporanea sospensione dei programmi solidaristici di accoglienza, in considerazione del perdurare della gravità della situazione epidemiologica in corso e della mancata variazione del quadro normativo con riferimento ai Paesi coinvolti in tali programmi.

Si fa presente che questa Direzione Generale, unitamente alle altre amministrazioni facenti parte del citato gruppo interministeriale, avrà cura di valutare con la consueta sollecitudine la possibile ripresa dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, qualora gli attuali divieti e le imposte restrizioni agli spostamenti da e per il territorio nazionale e all’interno dello stesso territorio nazionale dovessero essere modificati dalle disposizioni normative alla luce dell’evoluzione della situazione pandemica, tenendo sempre in debita considerazione i vari interessi coinvolti e soprattutto il superiore interesse dei minori beneficiari.