Come incide per le Associazioni di volontariato l’ultimo DPCM del 26 aprile relativo alla “fase 2”?

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo integrale del DPCM del 26 Aprile 2020, con i relativi allegati.

Si  riportano alcuni punti salienti del documento.

Sono consentite le attività con i codici ateco che iniziano con 94 (quelli più comunemente utilizzate dalle associazioni). 

Verificare dunque attentamente che l’Associazione abbia un codice ricompreso tra questi.
Il codice ateco è riportato nell’attestazione del codice fiscale dell’associazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Le attività che si svolgono devono in ogni caso rispettare scrupolosamente il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento Covid-19 

Per quanto riguarda le attività attualmente ancora sospese e rilevanti per gli enti di tipo associativo come i nostri, si consiglia di verificare scrupolosamente l’art.1 alle lettere i,  k, s, t, z,  del citato Decreto, che qui parzialmente si riportano

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

OMISSIS

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la
presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; 

OMISSIS

k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

OMISSIS

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento
da remoto 

OMISSIS

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.